(massima n. 1)
Sono atti pubblici gli atti redatti dalla commissione c.d. di prequalificazione, istituita su incarico della Giunta municipale, in quanto, ai fini del delitto di cui all'art. 479 c.p., non ha rilievo la distinzione tra atti con efficacia interna e atti destinati a spiegare effetti esterni, in quanto anche i primi possono avere valenza probatoria in relazione all'attivitā espletata dalla P.A., nč rileva il fatto che il documento contenente la falsa attestazione non sia previsto da un'espressa norma che ne indichi i requisiti di forma, nč che esso debba essere riprodotto in atti diversi e successivi, posto che anche gli atti atipici possono rientrare nella categoria dell'atto pubblico. (Nella specie la falsa attestazione č consistita nella sottoscrizione di un verbale nel quale si assume, contrariamente al vero, la presenza di tutti i componenti della commissione).