(massima n. 1)
La configurazione giuridica del fatto commesso da commercianti consistente nel detenere per vendere e nel porre in vendita merce con marchi contraffatti di societā o produttori, i cui prodotti sono protetti da brevetto, č quella del reato previsto dall'art. 474 c.p., il quale richiede nell'agente solo la coscienza e volontā di detenere cose contraffatte destinate alla vendita senza che sia necessaria la dimostrazione di concrete trattative per la vendita stessa.