(massima n. 1)
In tema di introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi, deve escludersi la consapevolezza dell'agente in ordine alla "esistenza del titolo di proprietą industriale", che costituisce un presupposto del reato, quando la merce sia stata ordinata in epoca precedente alla avvenuta registrazione del marchio che si assume contraffatto. (In motivazione, la Corte ha osservato che ha rilievo, ai fini del difetto dell'elemento soggettivo, la presenza di differenti orientamenti giurisprudenziali sull'identificazione del momento iniziale della tutela del marchio).