(massima n. 1)
In tema di contraffazione di prodotti industriali, se č vero che la tutela penale č riservata esclusivamente ai marchi registrati ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile e dei trattati internazionali, tuttavia, quando si tratta di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte di una determinata societą produttrice, l'onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione grava su chi tale insussistenza deduce. (Nella specie la Corte ha dichiarato l'inammissibilitą del gravame con il quale il ricorrente, imputato del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, di cui all'art. 474 c.p., aveva dedotto che non vi era alcuna prova in atti sulla circostanza che il marchio «Timberland», di origine straniera, fosse stato registrato in Italia o all'estero e fosse, quindi degno di tutela giuridica).