(massima n. 1)
In materia di detenzione per il commercio di merci portanti marchi contraffatti (art. 474 c.p.), la motivazione che evidenzi l'apparente anomalia dei segni distintivi rispetto alla merce originale ed il basso prezzo di vendita, a sostegno dell'esigenza di accertamenti probatori, non č illogica. Con riferimento al sequestro probatorio, le apparenti anomalie di marchi su capi di abbigliamento comportano la qualificazione di corpo di reato degli oggetti portanti i segni distintivi sospetti e giustificano l'approfondimento delle indagini, anche in presenza di documentazione formalmente ineccepibile.