(massima n. 1)
È ammissibile e rituale il sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.) — avente per oggetto prodotti recanti marchi ritenuti contraffatti disposto in pendenza di giudizi civili, preordinati ad accertare la titolarità del marchio e la legittimità dell'uso dello stesso, una volta ritenuta l'astratta sussumibilità del fatto nell'ipotesi criminosa ex art. 474 c.p., ovvero il fumus commissi delicti, in relazione al quale le cose sequestrate ricevono la qualifica di corpo del reato.