(massima n. 1)
Non puņ dirsi estranea alla previsione di reato di cui all'art. 474 c.p. la condotta consistente nella produzione e messa in commercio di prodotti seriali riproducenti, ancorché in modo imperfetto e senza indicazione della sua denominazione, un personaggio di fantasia protetto da registrazione. (Nella specie, trattavasi di giocattoli gonfiabili riproducenti il pulcino «Calimero»).