(massima n. 1)
La grossolanitą dei marchi contraffatti, tale da renderli inidonei a trarre in inganno una persona di media esperienza e diligenza circa la provenienza degli oggetti in commercio, non comporta l'impossibilitą di configurare il reato di cui all'art. 474 c.p. per asserita inidoneitą dell'azione, posto che il reato tutela la fede pubblica, intesa come affidamento della collettivitą nei marchi e segni distintivi, e quindi l'interesse non solo dello specifico compratore occasionale, ma della generalitą dei possibili destinatari dei prodotti, oltre che delle imprese titolari dei marchi e dei segni contraffatti a mantenere certa la funzione distintiva e la garanzia di provenienza dei beni in commercio.