(massima n. 1)
In tema di commercio di prodotti con segni falsi, perché il falso possa essere considerato innocuo e grossolano, e dunque, perché il reato possa essere ritenuto impossibile, occorre che le caratteristiche intrinseche del prodotto e del marchio che con esso si identifica siano tali da escludere immediatamente la possibilitą che una persona di comune avvedutezza e discernimento possa essere tratta in inganno: tale giudizio va formulato con criteri che consentano una valutazione « ex ante» della riconoscibilitą « ictu oculi» della grossolanitą della falsificazione.