(massima n. 1)
Integra il delitto di cui all'art. 469 c.p. (contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione e uso della cosa contraffatta) la condotta di colui che utilizza un biglietto di una partita di calcio con il sigillo fiscale contraffatto, posto che per impronta di pubblica autenticazione o certificazione si intende non solo quella proveniente da un ente pubblico, ma anche quella imposta dalla legge su determinati beni al fine di garantire al fruitore la autenticitą della provenienza e della correlativa certificazione. (In motivazione, la Corte ha anche escluso la necessitą che l'impronta contraffatta debba concretizzarsi in un simbolo, evidenziando che nessuna disposizione normativa nega rilevanza a contrassegni di altro tipo, come quelli raffiguranti caratteri alfabetici o numerici).