(massima n. 1)
In tema di disastro aviatorio colposo, l'interruzione del servizio del faro di un aerodromo non può configurarsi come violazione di legge, poiché l'installazione del faro medesimo non costituisce un obbligo giuridico, ma è rimessa alla discrezionalità del direttore dell'aeroporto. Le norme contenute negli allegati ed annessi tecnici della Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (O.a.c.i.) son state infatti recepite nel nostro ordinamento giuridico. L'omissione eventuale del servizio predetto può essere pertanto valutata soltanto sotto il profilo della colpa generica, purché sia ravvisabile il nesso di causalità con l'evento integrante il reato.