(massima n. 1)
Esiste il pericolo concreto di disastro ferroviario colposo quando la condotta dell'agente sia idonea, a norma dell'art. 40 c.p. e secondo il principio della causalitą adeguata, a determinare il disastro, essendo irrilevante che questo non si sia verificato per l'intervento di una causa esterna o fortuita.