(massima n. 1)
Il delitto di crollo di costruzione nella ipotesi colposa prevista dall'art. 449 c.p. richiede l'insorgere di un pericolo effettivo per la incolumitā pubblica che, per i suoi caratteri di estensione e diffusivitā, č diverso dal pericolo alle persone previsto nella contravvenzione di rovina di edifici o altre costruzioni (art. 676 c.p.).