(massima n. 1)
Per la configurabilitą del delitto di crollo colposo occorre che il fatto dia luogo a concreto pericolo, da valutarsi ex ante, per la vita o l'incolumitą di un numero indeterminato di persone, anche se appartenenti tutte a determinate categorie, restando irrilevante il mancato verificarsi del danno e differenziandosi la detta ipotesi di reato da quella contravvenzionale di cui all'art. 676, comma secondo, c.p. proprio per la presenza, in essa, del pericolo per la pubblica incolumitą, derivante dal diffondersi del crollo nello spazio circostante.