(massima n. 1)
Risponde del reato di incendio colposo ai sensi degli artt. 449 e 423 c.p., anche chi, pur non avendo dato materialmente origine al fuoco, tuttavia abbia dato causa colposamente all'incendio verificatosi, per aver posto le condizioni necessarie non giā a far sviluppare il fuoco, ma a cagionare l'incendio, che č manifestazione del divampare delle fiamme, con pericolo per la pubblica incolumitā. (Nella specie č stato ritenuto che l'aver accatastato circa seimila traverse in legno impermeabilizzate con sostanze oleose in due sale comunali, la mancanza di zone di protezione, la vicinanza a case d'abitazione, avevano favorito il propagarsi del fuoco - appiccato dolosamente da terzi - e quindi il verificarsi dell'incendio).