(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza della fattispecie legale dell'incendio colposo previsto dall'art. 449 c.p., o la mera accensione del fuoco, dovuta o meno a fatto del soggetto cui si addebita l'incendio o a qualsiasi altra causa, non ha giuridico rilievo. Ciò che rileva, invece, sono le cause (azioni od omissioni) che hanno reso possibile al fuoco di divampare in incendio, assumendo le caratteristiche della vastità, diffusibilità e difficoltà di estinzione. (Nella fattispecie, all'imputato, sorvegliante di una discarica di rifiuti, era contestato di aver favorito il propagarsi dell'incendio, non avendo egli provveduto ad adottare tutte quelle precauzioni — realizzazione di spazio parafuoco, compattamento del terreno, ecc. — necessarie a prevenire il pericolo).