(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del delitto di disastro colposo, previsto dall'art. 449 cod. pen., č necessario e sufficiente che si verifichi un accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato, nella comune esperienza, per il fatto di recare con sé una rilevante possibilitā di danno alla vita o all'incolumitā di numerose persone, in un modo che non č precisamente definibile o calcolabile. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale, con motivazione esaustiva e non illogica, aveva escluso il reato di disastro colposo nel caso di una cabina della funivia che, procedendo troppo velocemente, non si era arrestata automaticamente all'arrivo alla stazione ma era andata a cozzare contro il respingente di fine corsa, cosė determinandosi il ferimento delle diciassette persone a bordo).