(massima n. 1)
La detenzione per la somministrazione di farmaci scaduti è condotta che non integra l'ipotesi consumata prevista dall'art. 443 c.p., poiché esclusa dal tenore testuale della previsione, che fa riferimento "alla detenzione per il commercio, alla messa in commercio ed alla somministrazione" di tali medicinali, ma che può integrare un'ipotesi di tentativo punibile, ai sensi dell'art. 56 c.p., quando costituisca atto idoneo diretto in modo non equivoco alla somministrazione e sia accompagnata dalla consapevolezza del guasto o della imperfezione del medicinale.