(massima n. 1)
Qualora dall'omissione dolosa di impianti diretti a prevenire disastri o infortuni su lavoro sia derivato un disastroso incendio nel quale abbiano perso la vita pił operai nell'espletamento di attivitą lavorative, sussiste concorso formale tra il reato di cui all'art. 437, comma secondo, c.p. e quello previsto dall'art. 589, commi secondo e terzo, c.p., atteso che le due fattispecie incriminatrici considerano situazioni tipiche distinte e tutelano beni giuridici differenti.