(massima n. 2)
Il delitto contemplato dall'art. 437 c.p. è strutturato in due ipotesi di cui una consiste nell'omettere di collocare impianti, apparecchiature o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro. L'omissione riveste carattere delittuoso quando avviene da parte di chi ha l'obbligo giuridico di collocare gli impianti apparecchi o segnali (o da parte di chi avrebbe dovuto collocarli per incarico della persona giuridicamente obbligata) e quando si rinvengano la volontà cosciente e libera nonché l'intenzione di violare il proprio obbligo giuridicamente imposto, essendo sufficiente al riguardo, la semplice consapevolezza della omissione e la rappresentazione del pericolo per la sicurezza dell'ambiente di lavoro. (Nella specie, risultava che l'imputato non aveva ottemperato all'obbligo di adottare le cautele atte a prevenire infortuni sul lavoro).