(massima n. 1)
Nel reato di strage il dolo consiste nella coscienza e volontą di porre in essere atti idonei a determinare pericolo per la vita e l'integritą fisica della collettivitą mediante violenza, con la possibilitą che dal fatto derivi la morte di una o pił persone, al fine di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone, e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalitą dell'azione. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza di condanna per il delitto di strage, atteso che era stato utilizzato un fucile a pompa calibro 12 caricato a pallettoni ed esplosione in sequenza di 5 colpi, in uno spazio non particolarmente ampio e visibilmente affollato da un numero consistente di altri individui, nove dei quali erano stati colpiti e, tra questi, uno mortalmente).