(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del dolo nel delitto di devastazione (art. 419 c.p.), č necessario che l'agente non solo si rappresenti e voglia la condotta distruttiva da lui posta in essere, ma anche che agisca nonostante abbia percepito che tale condotta si inserisce in un contesto che la rende concausa di un evento di devastazione.