(massima n. 1)
Tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere non vi è alcun rapporto di «presupposizione» sicché non opera la causa di esclusione con cui esordisce l'art. 648 bis c.p. relativa a chi abbia concorso nel reato. Ne consegue che il partecipe al sodalizio criminoso risponde anche del reato di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati fine dell'associazione.