(massima n. 1)
In tema di reati commessi da appartenenti ad associazioni delinquenziali, perché sussista prova di concorso nella loro commissione è necessario che vi siano elementi dai quali potersi desumere un apporto personale alla realizzazione dello specifico fatto commesso, anche se rientrante nei fini dell'associazione, a nulla rilevando — se non come indizio di partenza abbisognevole di ulteriori riscontri — la militanza nella stessa associazione anche se in posizione eminente. (Nella specie, si è ritenuto che non integri gli estremi di concorso nell'omicidio la successiva predisposizione materiale di un volantino di rivendicazione del fatto delittuoso da altri commesso, predisposizione che costituisce invece l'elemento oggettivo del delitto di apologia di reato).