(massima n. 1)
L'incaricato a ricevere il pagamento, di cui al primo comma dell'art. 1189 (Recte: 1188 - N.d.R.) c.c., č persona diversa sia dal rappresentante che dal mandatario del creditore, trattandosi di soggetto cui viene conferito esclusivamente il (limitato) potere di ricevere la prestazione ed i relativi atti a questa inscindibilmente connessi, cosė che quello scaturente dalla indicazione operata dal creditore non pub ritenersi un potere rappresentativo in senso tecnico.