(massima n. 1)
Fra il delitto di associazione per delinquere ed i reati fine commessi dagli associati è ipotizzabile ed ammissibile il vincolo della continuazione criminosa. Invero, l'atteggiamento psicologico di chi procede alla creazione di una struttura organizzativa dotata di una certa stabilità strumentale alla realizzazione di un programma delinquenziale, non è ontologicamente dissimile dal disegno criminoso di chi realizza un reato continuato, posto che in entrambi i casi il bene cui si ha interesse non appare realizzabile con una unica azione od omissione, bensì attraverso più volizioni ispirate allo stesso desiderio. Ciò che rende le due ipotesi fra loro dissimili è il fatto che l'assetto organizzativo acquista di per sé un autonomo rilievo sul terreno sanzionatorio per il pericolo che esso, con la sua esistenza, rappresenta per l'ordine pubblico; ma tale autonomia non consente di considerare spezzato il nesso teleologico fra l'accordo criminoso e la concreta realizzazione del fine che per suo mezzo gli aderenti intendono realizzare. La generale portata della norma di cui all'art. 81 c.p., nella sua attuale formulazione, consente di ricomprendere — in un unico reato continuato — sia i reati programmati, sia il reato associativo posto in essere per realizzarli.