(massima n. 1)
È configurabile un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di insolvenza fraudolenta, allorché il programma criminoso dei compartecipi preveda un numero indeterminato di delitti di truffa o di insolvenza fraudolenta e la consecutiva distrazione dei beni dell'impresa, nel cui nome gli associati svolgono l'attività contrattuale, fino a quando la stessa non venga dichiarata fallita. (Nell'occasione la Corte ha osservato prefigurare come termine dell'attività criminosa il momento della dichiarazione di fallimento — dichiarazione che è comunque subordinata all'iniziativa dei creditori dell'impresa e non è predeterminabile da parte degli associati — conferma la genericità del programma associativo e non dimostra, di per sè, l'unicità dell'iter criminoso, relativamente ai singoli reati-fine).