(massima n. 1)
In tema di reati associativi, ciò che rileva è la effettiva costituzione ed operatività di una organizzazione stabile, posta in essere da tre o più persone (aventi consapevolezza di parteciparvi) allo scopo di realizzare un programma criminoso protratto nel tempo, con ripartizione di compiti tra gli associati. Poiché, dunque, la esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, la consapevolezza dell'associato non può che essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione. (Fattispecie in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti per l'espletamento del quale gli imputati avevano ruoli distinti ed avevano acquisito la disponibilità di una stalla, usata per i loro incontri, la quale serviva anche da schermo alla attività criminale).