(massima n. 1)
In tema di associazione per delinquere (nella specie, di stampo mafioso) č consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalitā esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operativitā dell'associazione medesima.