(massima n. 1)
Per la sussistenza del reato associativo non è necessaria l'effettiva commissione dei reati-fine, ma è sufficiente l'esistenza della struttura organizzativa e del carattere criminoso del programma, il quale permane anche quando taluno dei reati fine non costituisce più illecito penale a seguito di abolitio criminis. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto configurabile il delitto di associazione a delinquere finalizzata a commettere reati in materia fiscale ai fini di evasione dell'IVA, attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, in quanto l'illiceità penale di tale specifica condotta — sostanzialmente riprodotta nell'art. 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000 — rende altresì criminoso il programma dell'associazione, anche se alcune delle violazioni di carattere fiscale, accessorie ad essa, non sono più previste come reato dalla legge penale, per effetto dell'abolitio criminis operata dal citato D.L.vo n. 74).