(massima n. 1)
Qualora pił associazioni criminose raggiungano un accordo dal quale scaturisce una struttura operativa ed organizzata, finalizzata stabilmente alla commissione di delitti mediante l'apporto specializzato di ciascuna delle stesse associazioni, prende vita un autonomo ente criminoso, diverso da quelli che hanno concorso alla relativa formazione, l'appartenenza al quale comporta per gli interessati una responsabilitą concorrente con quella relativa all'organizzazione di provenienza. (Fattispecie relativa ad una organizzazione per il narcotraffico nata dall'accordo tra gruppi di diversa matrice territoriale).