(massima n. 1)
La sopravvenuta depenalizzazione dei reati-fine di un'associazione per delinquere fa venire meno ex tunc la rilevanza penale dello stesso fatto associativo, perché, ferma restando l'autonomia del reato di associazione, č necessario che il relativo programma abbia carattere criminale. (Nella fattispecie la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per il reato di associazione finalizzata esclusivamente alla sofisticazione vinicola, per l'intervento medio tempore del D.L.vo n. 507 del 1999 di depenalizzazione delle ipotesi criminose costitutive del programma associativo).