(massima n. 1)
Il delitto di associazione per delinquere č configurabile anche se l'attivitā illecita costituente il fine del sodalizio sia programmata a tempo, purché con precostituzione di una congrua struttura organizzativa e in vista della consumazione di un numero non determinato e tendenzialmente indefinito di episodi criminosi, sia pure nell'arco di tempo prefissato dagli associati. (Fattispecie di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di truffe mediante emissione di falsi assegni bancari).