(massima n. 1)
Integra il delitto di esercizio arbitrario continuato delle proprie ragioni, e non quello di maltrattamenti in famiglia, la condotta intimidatrice reiteratamente posta in essere in danno di familiari conviventi allo scopo di recuperare somme di denaro di propria spettanza, e non di perseguire sistematicamente le vittime. (In applicazione del principio, la Corte ha riqualificato a norma degli artt. 81 cod. pen. e 393 cod. pen. la condotta di reiterate minacce poste in essere dell'imputato in danno dei propri genitori allo scopo di ottenere la consegna di somme di denaro a lui erogate dall'INPS a titolo di pensione di invaliditā e gestite dalle persone offese pur in assenza di un provvedimento giudiziario).