(massima n. 1)
Con la norma di cui al quinto comma dell'art. 388 c.p., introdotto con l'art. 87 L. 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale, il legislatore ha delineato solo per il custode di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo un'ipotesi speciale del delitto di omissione o rifiuto di atti di ufficio, che, pertanto, non può trovare applicazione nei confronti del custode dei sigilli apposti dall'autorità giudiziaria al fine di assicurare l'identità ovvero la conservazione della cosa. Infatti, oggetto della tutela penale della norma che prevede il reato di violazione di sigilli non è la «cosa assicurata» come nell'ipotesi di cui all'art. 388, quinto comma, c.p. bensì il «mezzo assicurante», nella sua integrità sia materiale che funzionale.