(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 388, comma terzo, c.p., la nozione di proprietario adottata dalla norma penale č pił ampia di quella assunta in sede civilistica, includendo ogni persona contro la quale č eseguito il pignoramento o presso la quale sono rinvenute le cose mobili e che abbia, pertanto, salva prova contraria, l'oggettiva disponibilitą delle cose sottoposte al vincolo pignoratizio. (Fattispecie in cui l'imputato risultava essere proprietario dei beni staggiti reperiti presso la sua abitazione ed affidati alla sua custodia).