(massima n. 1)
Il delitto di evasione è regolato nel capo dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, perché mira a ripristinare l'ordine stabilito, con la pronuncia giudiziaria. Benché l'aggravante specifica, di cui al capoverso dell'art. 385 c.p., preveda accanto alla ipotesi di violenza alle persone anche quella di effrazione di cose, il delitto di evasione non cessa di essere un delitto contro l'amministrazione della giustizia per divenire un reato contro il patrimonio. Di conseguenza, nel caso di evasione aggravata dalla effrazione di cose con danno modesto non può essere invocata la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.