(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 6, c.p., non si giustifica la contrapposizione fra la posizione dell'evaso e quella del latitante, e pertanto, essa è applicabile anche al primo giacché non è dubbio che anche chi è arrestato e poi evade, dandosi alla latitanza, si sottrae alla esecuzione dell'originario titolo detentivo, posto che questo può cessare soltanto per quelle stesse cause per le quali diventa irrilevante la latitanza ai sensi dell'art. 268 terzo comma c.p.p. e non per il fatto che l'esecuzione iniziata venga interrotta dalla evasione.