(massima n. 1)
In tema di evasione, il presupposto dell'attenuante, di cui agli artt. 385, quarto comma, c.p. e 47 ter, ottavo comma, u.p. L. 26 luglio 1975, n. 354, è esclusivamente la costituzione in carcere, che non può, in alcun modo, realizzarsi nello stato di arresto presso il proprio domicilio. (Nella specie, relativa a ritenuta non ipotizzabilità dell'attenuante, il ricorrente ne aveva chiesto la concessione, avendo egli fatto ritorno spontaneamente al luogo di restrizione).