(massima n. 1)
L'attenuante della costituzione dell'evaso in carcere prima della condanna č applicabile anche all'ipotesi, prevista dal terzo comma dell'art. 385 c.p., dell'imputato che, essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento che dispone la misura, se ne allontani. (La Cassazione ha altresė ritenuto che nella suddetta ipotesi, ai fini della concessione dell'attenuante de qua, rileva anche un comportamento assimilabile alla costituzione in carcere, quale il consegnarsi ad un'autoritā che abbia l'obbligo di provvedere alla successiva traduzione del reo).