(massima n. 1)
L'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, c.p., che ha carattere di specialitā rispetto a quella prevista dall'art. 62 n. 6 c.p., č applicabile all'imputato evaso dagli arresti domiciliari nelle sole ipotesi in cui questi, prima della condanna, si adoperi spontaneamente ed efficacemente costituendosi in carcere o, comunque, tenendo una condotta assimilabile, quale la consegna spontanea ad un'Autoritā che abbia l'obbligo di tradurvelo per eliminare le conseguenze negative del reato, rappresentate dal dispendio di tempo e di energie da parte della polizia giudiziaria per effettuare le ricerche e pervenire al suo arresto.