(massima n. 1)
L'ammissione a una misura alternativa alla detenzione in carcere (nella specie detenzione domiciliare) di un soggetto nei cui confronti sia intervenuta condanna per il delitto di evasione non può essere automaticamente preclusa, senza limiti di tempo, dalla condanna stessa, indipendentemente da qualsiasi valutazione in ordine all'avvenuta realizzazione delle condizioni richieste dalla legge per fruire del beneficio, valutazione che impone al giudice un'analisi approfondita della personalità del condannato e della sua effettiva e perdurante pericolosità sociale.