(massima n. 1)
In tema di evasione degli arresti domiciliari, il rientro dell'evaso, dopo qualche ora, presso la propria abitazione, non č fatto che integri l'attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, c.p., la quale ricorre solo nella ipotesi di costituzione in carcere o di consegna a una autoritā che abbia l'obbligo di provvedere alla successiva traduzione dell'evaso, e non quando il rientro nella propria abitazione avvenga clam et furtiviter, nel tentativo di non rilevare la pregressa evasione.