(massima n. 1)
Integra gli estremi del reato di evasione (art. 385 c.p.) la condotta del detenuto agli arresti domiciliari che si allontani dal luogo in cui č autorizzato a svolgere l'attivitą lavorativa, considerato che detta autorizzazione non sospende il «regime» del detenuto ma muta semplicemente il luogo in cui l'interessato č assoggettato agli arresti domiciliari, con la conseguenza che la violazione dell'obbligo di permanenza nel posto di lavoro autorizzato integra il reato di evasione (art. 385, comma terzo, c.p.) e non l'ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte, apprezzabile e sanzionabile ex art. 276 c.p.p.