(massima n. 1)
Il delitto di evasione dagli arresti domiciliari ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui il soggetto attivo si allontana dal luogo di esecuzione della misura, con la conseguenza che, per l'eventuale applicabilitą di cause di giustificazione, anche putative, deve aversi riguardo alla situazione esistente a tale momento, e non anche a quella relativa al periodo di eventuale protrazione della condotta elusiva della misura cautelare. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza d'appello che, ritenendo la condotta illecita come protratta nel tempo, e scindendo la stessa nelle fasi della fuga e della successiva permanenza fuori del domicilio, aveva applicato la scriminante putativa dello stato di necessitą solo in relazione alla prima delle due fasi, ma non anche alla seconda).