(massima n. 1)
La sussistenza del reato di evasione dagli arresti domiciliari disposti a seguito di aggravamento della misura cautelare dell'obbligo di dimora non č esclusa qualora sia stata successivamente accertata la carenza dei presupposti in fatto dell'aggravamento stesso. (In motivazione, la S.C. ha affermato che l'accertamento indicato non priva la condotta del carattere di illiceitā penale, che deve essere valutato con riferimento alle condizioni esistenti all'atto dell'indebito allontanamento e della vanificazione del controllo della polizia giudiziaria).