(massima n. 1)
La causa di non punibilità, prevista dall'art. 384 c.p., ricorre anche nell'ipotesi in cui il testimone abbia reso una falsa deposizione al fine di sottrarsi al pericolo di essere incriminato per gli stessi reati oggetto del giudizio principale, e ciò in applicazione del principio etico giuridico del nostro ordinamento, secondo cui nemo tenetur se detegere.