(massima n. 1)
Perché possa operare la causa di giustificazione speciale prevista dall'art. 384, comma 1, c.p. (necessità di salvare sè medesimo od un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore) occorre che il fatto costituente il reato da scriminare si ponga nel suo accadimento in rapporto di conseguenzialità immediata ed inderogabile rispetto alla suddetta necessità. Siffatto nesso non ricorre, dunque, né quando la commissione di taluno dei reati previsti dal citato articolo non sia strettamente collegabile sul piano eziologico alle esigenze di tutela e di conservazione della libertà o dell'onore del soggetto agente o dei suoi congiunti, né quando il rapporto di necessità tra il fatto commesso e lo scopo della conservazione dei beni in questione sia semplicemente supposto in modo da non fornire la certezza che il danno non possa essere evitato senza la commissione del reato. (Fattispecie in tema di favoreggiamento personale).