(massima n. 1)
Non è punibile per falsa o reticente testimonianza, ex art. 384, comma secondo, c.p., il sanitario chiamato a deporre su un fatto del quale può derivare la sua responsabilità per omissione di referto, non potendosi applicare in tale ipotesi l'art. 200, comma primo, c.p.p., che riguarda il diverso caso in cui il dovere di riferire all'autorità giudiziaria, che supera il segreto professionale, non implica profili di responsabilità penale del dichiarante. (Nella specie, una psicologa era stata esaminata come teste su un caso di maltrattamenti e di violenza sessuale in danno di una paziente che era stata da lei visitata, fatto in relazione al quale essa non aveva assolto all'obbligo di referto).