(massima n. 1)
L'art. 384, comma secondo, c.p., nel prevedere la non punibilitą per i reati di cui gli artt. 371 bis e 373 stesso codice quando il fatto sia stato commesso da chi «per legge», non avrebbe dovuto essere sentito come testimone o persona informata dei fatti, intende riferirsi all'esistenza in sč di una situazione considerata incompatibile con l'ufficio di testimone, a prescindere da ogni qualificazione formale. Deve pertanto escludersi che l'efficacia di detta esimente postuli la previa formale acquisizione della veste di imputato o indagato, ovvero la sostanziale sussistenza delle condizioni per detta acquisizione, non ancora formalmente avvenuta, dovendosi, al contrario, ritenere sufficiente che il soggetto si trovi di fatto nella condizione di non poter dire il vero se non autoaccusandosi di fatti illeciti da lui precedentemente commessi.